1. Le disposizioni dell'articolo 1, commi 755, 756 e 757, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si applicano alle associazioni di volontariato e alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, ivi incluse le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, nonché alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionali, regionali e provinciali previsti dall'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e alle associazioni e alle fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), del citato decreto legislativo n. 460 del 1997.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.